R.E.N.T.RI - Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti
Il 31 maggio 2023 è stato pubblicato il DECRETO 4 aprile 2023 , n. 59,Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento (entro il 12/12/2023), con uno o più decreti direttoriali, il MASE definirà le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento.
L’iscrizione al RENTRI avverrà con le seguenti tempistiche:
- a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18
(dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025); - a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti
(dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025);
a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1
(dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026).
Saranno tenuti ad iscriversi al RENTRI:
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi;
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi. Nello specifico:
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- i Consorzi e i sistemi riconosciuti;
- gli istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali o artigianali che non hanno più di 10 dipendenti.
Sono esonerati dall’obbligo di iscrizione al RENTRI gli imprenditori agricoli che non producono rifiuti pericolosi.
L’iscrizione al RENTRI richiederà il versamento di un diritto di segreteria ed il pagamento di un contributo annuale con riferimento ad ogni unità locale soggetta all’obbligo di iscrizione. I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l’obbligo, potranno iscriversi al RENTRI volontariamente.
Ai soggetti iscritti al RENTRI verrà data però anche la facoltà, in qualsiasi momento, di procedere alla cancellazione, con effetto a partire dall’anno solare successivo.
Allegati al DECRETO 4 aprile 2023 , n. 59 anche i nuovi modelli di registro di carico e scarico (All. I) e di formulario di identificazione del rifiuto (All. II) che dovranno essere utilizzati una volta iscritti al RENTRI con le tempistiche sopraccitate.
AINE Servizi, in qualità di società di servizi di CASARTIGIANI Vicenza,
si occupa da anni della gestione in delega dei registri di carico e scarico rifiuti delle aziende oltre dell'invio annuale del MUD,
e potrà proseguire la medesima attività anche con il nuovo RENTRI.
Segnaliamo pertanto fin d'ora la nostra disponibilità per espletare le pratiche di iscrizione e la gestione continuativa del RENTRI per conto delle aziende.
Per maggiori informazione Vi invitiamo a contattarci al numero 0424 708879 oppure via email all'indirizzo ambiente@aineservizi.it.