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Nuove disposizioni per la presentazione delle domande Sani.In.Veneto

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01 September 2025

Nuove disposizioni per la presentazione delle domande Sani.In.Veneto

Nuove disposizioni per la presentazione delle domande Sani.In.Veneto

Dal 1° settembre entreranno in vigore nuove disposizioni per la presentazione e gestione delle domande di rimborso Sani.In.Veneto.

Dal 1° settembre, si rende necessario introdurre delle nuove regole per garantire a tutti i nostri iscritti delle indicazioni chiare e una uniformità di trattamento nell’erogazione dei rimborsi.  
Le novità sono molte e riguardano principalmente le modalità di presentazione delle domande di rimborso, ma anche la correttezza e l’appropriatezza della liquidazione verso gli iscritti.   

Innanzitutto, cambia il termine di presentazione. Non sarà più di 2 anni dalla data della fattura, ma la domanda andrà presentata entro e non oltre il 30 APRILE dell’anno successivo. 
Il prossimo 30 aprile 2026 sarà il giorno di scadenza per le fatture del 2025 ma anche per tutte quelle del 2024.

Le domande di rimborso del familiare a carico verranno liquidate solo quando l’iscritto esibirà la dichiarazione fiscale dell’anno successivo, recante apposita indicazione del carico fiscale. Avrà quindi tempo per integrare la pratica, che risulterà sospesa, fino al 31 DICEMBRE dell’anno successivo a quello della fattura.  

Viene inoltre istituita una soglia minima di rimborso, che per qualsiasi prestazione è fissata in 10,00 Euro e non si applica in caso di prestazioni indennitarie (cioè quelle che non prevedono alcuna spesa da parte dell’iscritto).

Regole rispetto alle fatture presentate:  
a) se la fattura contiene più di una prestazione rimborsabile, il Fondo liquiderà solo quella o quelle per cui è stata fatta richiesta. Invitiamo l’iscritto a verificare la richiesta di tutte le prestazioni contenute nel documento; 
b) se la fattura ha varie prestazioni ma non ha gli importi distinti, bensì un unico totale, e vengono richieste tutte le prestazioni presenti senza fornire un dettaglio degli importi delle singole prestazioni, il Fondo liquiderà solo la prestazione che prevede un importo più alto. 

Regole per le fatture odontoiatriche:  
a) nelle fatture relative a trattamenti ortodontici o protesi dentarie, dovrà essere presente il riferimento ai denti interessati; 
b) nelle domande per protesi dentarie e trattamenti ortodontici dovrà essere allegata la dichiarazione di conformità o, se il trattamento non è concluso, l’ortopanoramica iniziale, recanti il nome del paziente e l’indicazione dei denti interessati. 

Acconti: anche se sono presenti più fatture di acconto e saldo, la stessa prestazione prevederà un solo rimborso. Anche in caso di trattamento avvenuto a cavallo di due anni, l’erogazione sarà quindi sempre quella prevista per un’unica prestazione, non verrà preso in considerazione il rinnovo del massimale annuo. 

Per quanto riguarda la liquidazione delle lenti da vista, sarà obbligatorio inserire nella domanda di rimborso la prescrizione recante il visus, redatta dall’ottico o dall’oculista.  

Si rende necessaria anche l’introduzione di una policy antiabusi, onde evitare liquidazioni improprie che possono togliere risorse utili a rimborsare tutti gli altri iscritti.  

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